Cyberbullismo & bullismo: informazioni per dirigenti e allenatori/ci delle associazioni sportive
Cyberbullismo & bullismo: informazioni per dirigenti e allenatori/ci delle associazioni sportive
Il fenomeno del bullismo, è presente sia negli sport di squadra che in quelli individuali. Il bullismo nello sport si può manifestare quando si ricerca la prestazione in ogni modo, quando la competività diventa prevaricazione e non c'è il rispetto di nessuna regola e neanche dei/le compagni/e, arrivando a giustificare ogni mezzo utilizzato pur di conquistare la vittoria. La competività in se non è da condannare, lo è invece il suo eccesso.
Il bullismo è una forma di
violenza fisica o psicologica. Viene perpetrata prevalentemente da parte di più persone che, intenzionalmente per un periodo prolungato di tempo e deliberatamente, maltrattano fisicamente e/o feriscono psicologicamente un'altra persona con l'effetto di isolarla socialmente. Il bullismo si svolge in molti luoghi: a cuola, nei club sportivi o ricreativi, sulla strada per e dalla scuola, alle fermate degli autobus o attraverso i media digitali, spazi dove generalmente si ritrovano o si incontrano i gruppi di giovani.
Informazioni sul bullismo nei club sportivi si trovano qui
Consigli su come parlare con giovani colpiti da bullismo si trovano qui
Troverete il supporto presso le seguenti istituzioni:
Forum Prevenzione
La strada - der Weg: Il Germoglio - der Sonnenschein
Young & direct
In casi gravi, vi preghiamo di contattare:
Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Ufficio minori - Questura
Polizia postale
Cyberbullismo & bullismo: informazioni per insegnanti e dirigenti scolastici
Cyberbullismo e bullismo: informazioni per genitori e persone di riferimento
Mobbing al posto di lavoro: Informazioni per persone interessate e responsabili
Mobbing al posto di lavoro: Informazioni per persone interessate e responsabili
Il mobbing al posto di lavoro è spesso una situazione emotivamente molto stressante per chi ne è colpito. È caratterizzato dal fatto che una persona sul lavoro viene sistematicamente molestata, svantaggiata o esclusa per un periodo di tempo prolungato.
Il mobbing al posto di lavoro può esprimersi in modi diversi:
- Danneggiare sistematicamente la reputazione di una persona, ad esempio rendendola ridicola davanti ai collaboratori, diffondendo voci, ecc.
- Isolamento deliberato e sistematico da parte dei colleghi, ad esempio ignorando una persona
- Estromettere da incarichi, ambiti di lavoro e attività ecc.
- Urlare, umiliare, insultare e minacciare davanti agli altri dipendenti
- Violenza fisica
Comune a tutti i tipi di mobbing al posto di lavoro è che può avere un impatto sulla reputazione, la stima e la percezione degli altri nei confronti dell’interessato. Di conseguenza, il mobbing sul posto di lavoro influisce non solo sulle prestazioni lavorative, ma anche sul successo professionale, sulla vita sociale e sul benessere psicologico e fisico delle persone coinvolte.
Il Cyberbullismo è ora perseguibile dalla legge italiana
È stata approvata nel 2017 all’unanimità dal Parlamento italiano la nuova legge sul cyberbullismo.
Questa legge rappresenta un importante passo per contrastare il cyberbullismo, una realtà purtroppo sempre più diffusa che può creare seri danni alle vittime e che quindi va combattuto in tutte le sue manifestazioni, con misure di carattere preventivo ed educativo.
La legge definisce il cyberbullismo come forma di violenza telematica, in particolare precisando che si tratta di: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
La legge prevede che ogni minore dai 14 anni in su (anche all’insaputa del genitore) avrà la possibilità di chiedere direttamente al gestore del sito l'oscuramento o la rimozione della "cyber aggressione". Nel caso in cui il gestore ignori l'allarme, la vittima, con il genitore informato, potrà rivolgersi alla polizia postale e delle comunicazioni che entro 48 ore avrà l’obbligo di intervenire.
Inoltre è stata istituita una legge anti-stalking che prevede che ogni "bullo" sopra i 14 anni potrà subire un "ammonimento" da parte della Questura che cesserà solo una volta maggiorenne. La procedura dall’ammonimento è prevista solo qualora non sia stata fatta denuncia per diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati e prevede una serie di misure di dissuasione simili a quelle già previste nella legge anti-stalking.
Ogni scuola dovrà perdipiù individuare tra i professori un/a addetto/a al contrasto e alla prevenzione del "cyberbullismo" che potrà avvalersi della collaborazione delle Forze di Polizia. È disposto, inoltre, che le istituzioni scolastiche promuovano, nell’ambito della propria autonomia, l’educazione all’uso consapevole di internet e ai diritti e ai doveri a esso connessi.
Un tavolo tecnico interministeriale avrà il compito di coordinare i vari interventi e di mettere a punto un piano integrato contro il bullismo via web.