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Una rasegna aggiornata sulle leggi

Cannabis - Una Guida per genitori
Il consumo personale non è considerato illecito penale, bensì un illecito amministrativo. Chi viene trovato in possesso di hashish o marijuana, se dimostra che ne fa un uso personale non è punibile per l’illecito penale di “spaccio”. Per distinguere l'uso personale dallo spaccio, vengono utilizzati alcuni indicatori. Si tiene conto di certe soglie del principio attivo e della quantità di droga che una persona detiene. Il quantitativo non è l’unico criterio usato per stabilire “l’uso personale”. Viene presa in considerazione anche la modalità con cui una sostanza è conservata, se è già impacchettata pronta per essere venduta oppure se la persona ha grandi quantità di contanti. Ricapitolando, se si dimostra l’uso personale, l’illecito penale è escluso, ma non altre sanzioni di tipo amministrativo. Per esempio, puoi subire la sospensione della patente, del passaporto e del permesso di soggiorno. Se minorenni vengono trovati in possesso della sostanza, i genitori o i tutori legali devono essere informati e di regola vengono citati per un interrogatorio al Commissariato del governo che poi deciderà sulla sanzione amministrativa.

Modifiche codice della strada

  • La Legge 25 novembre 2024 n. 177 ha modificato il Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992) in materia di guida “dopo aver assunto sostanze stupefacenti”.
  • L’articolo modificato è il art. 187 del Codice della Strada, che ha cambiato titolo da “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti” a “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti
  • Con la riforma, non è più necessario provare che la guida sia stata effettivamente alterata dalla sostanza: basta risultare positivi al test per la sostanza.

Cosa comporta in concreto per la cannabis / THC

  • Se si guida e si risulta positivi al test per THC (anche se non si è “visibilmente alterati”), scattano sanzioni severe: sospensione della patente, multa, possibile arresto.
  • Pazienti in terapia con cannabis medica segnalano forte preoccupazione, perché la norma non distingue chiaramente tra uso terapeutico e uso ricreativo.
  • Tuttavia, una circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e della Salute (11 aprile 2025) ha precisato che per essere sanzionabile occorre una “correlazione temporale” tra assunzione della sostanza e guida, cioè una “perdurante influenza della sostanza stupefacente … in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida

 

Note aggiuntive

  • Non esiste una quantità fissa di cannabis che segni la linea tra “uso personale” e “spaccio”: la Cassazione valuta quantità, confezionamento, modalità, strumenti.
  • La “cannabis light” (CBD a basso THC) è stata de facto vietata nel 2025 per commercio e distribuzione, indipendentemente dal concentrato di THC
  • La canapa industriale (fibra, semi, uso tecnico) resta legale se conforme alla legge 242/2016.
  • La coltivazione domestica per uso personale è tollerata solo in casi minimi e discrezionali.
  • La cannabis terapeutica è legale e distribuita tramite farmacie ospedaliere o autorizzate.
Ambito Norma di riferimento Condotta Sanzioni previste Note e fonti principali
Uso personale Art. 75 D.P.R. 309/1990 Detenzione o uso per sé di cannabis (piccole quantità) Sanzione amministrativa: sospensione patente, passaporto o porto d’armi per 1–3 mesi (droghe leggere) o 2–12 mesi (pesanti) Non è reato penale; valutazione caso per caso.
Fonte: Camera.it
Detenzione ai fini di spaccio Art. 73 D.P.R. 309/1990 Possesso con indizi di cessione o traffico Reato penale: reclusione 2–6 anni e multa 5.000–75.000 € (droghe leggere); fino a 20 anni per droghe pesanti Dipende da quantità, confezionamento, strumenti, denaro.
Fonte: Avvocatieuropei.com
Coltivazione per uso personale Art. 73 + giurisprudenza (Cassazione) Coltivazione domestica di poche piante per sé In genere non reato penale se “rudimentale e per uso esclusivamente personale”, ma può comportare sanzioni amministrative Zona grigia: valutazione giudiziale.
Fonte: Documenti.camera.it
Coltivazione non autorizzata o commerciale Art. 73 D.P.R. 309/1990 Produzione o coltivazione a fini di cessione Reclusione da 6 a 20 anni e multa fino a 260.000 € Rientra nel traffico illecito.
Fonte: Avvocatieuropei.com
Canapa industriale (basso THC) Legge 242/2016 Coltivazione di varietà certificate (THC ≤ 0,2 %) per fibra, seme, alimenti, tessuti Lecita, se rispettate le condizioni (semi certificati, tracciabilità) Limite di tolleranza: fino a 0,6 % THC.
Fonte: Deiva.eu
Infiorescenze / “cannabis light” / CBD da fiore D.L. 48/2025, convertito in L. 80/2025 Vendita, commercio, spedizione, trasporto di infiorescenze o derivati di canapa (anche a basso THC) Divieto esplicito; sanzioni penali e amministrative del D.P.R. 309/90 Stop al commercio dal 12 aprile 2025.
Fonte: Beleafcbd.it
Cannabis terapeutica D.M. 9 novembre 2015 (“Decreto Lorenzin”) Uso medico su prescrizione per specifiche patologie Lecita, sotto controllo medico e farmaceutico; produzione autorizzata dallo SCFM di Firenze Prescrizione obbligatoria.
Fonte: Cannabisterapeutica.info
Guida sotto effetto di THC Art. 187 Codice della Strada Guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti Multe da 1.500 a 6.000 €, sospensione patente 1–2 anni, reclusione fino a 1 anno Controlli tossicologici obbligatori.
Fonte: Abcsalute.it
 

Aggiornato: autunno 2025
Le informazioni si basano su ricerche interne e non hanno validità giuridica.